Nel diritto italiano il termine matrimonio è utilizzato sia per indicare l’atto stesso del matrimonio (cosiddetto matrimonium in fieri), sia per indicare il rapporto che ne consegue per gli sposi (cosiddetto matrimonium in facto).
Il codice civile prevede alcuni requisiti per contrarre matrimonio la cui mancanza comporta la impossibilità di contrarre matrimonio indipendentemente dalla persona dell’altro coniuge. In particolare:
Impedimenti.
Il codice civile prevede alcune situazioni che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio. Essi si dintinguono in impedimenti dirimenti, la cui presenza dà luogo alla nullità, e impedimenti impedienti, la cui presenza obbliga a pagare un’ammenda .
Sono impedimenti dirimenti:
Sono impedimenti impedienti:
Annullamento.
La dichiarazione di nullità è spesso, ma erroneamente, nota come annullamento del matrimonio.
L’espressione non deve essere fraintesa, perché il matrimonio viene dichiarato nullo, cioè mai esistito e non "annullato" da un certo momento in poi, come avviene con il divorzio: ha quindi efficacia retroattiva.
Le cause che possono portare all’annullamento di un matrimonio sono indicate nel Codice Civile e possono essere, tra le altre, la scoperta di anomalie o gravi difetti di uno degli sposi (purché esse esistessero prima dell’atto di matrimonio e fossero state celate), la mancanza dei requisiti per il matrimonio di uno dei coniugi (esempio si scopre che uno dei due era già vincolato in un altro matrimonio, oppure si scopre che i coniugi sono parenti sanguini), eccetera.